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Superbonus 110%: tutto quello che c’è da sapere.

Ecobonus / sismabonus 110%. Conversione in legge del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).

Sul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 del 17 luglio 2020 (entrata in vigore il 19.07.20), che ha convertito in legge il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. Come è noto, tale decreto ha introdotto i nuovi incentivi relativi a lavori di efficientamento energetico e antisismici (ecobonus/sismabonus 110%), per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Qui di seguito  la sintesi dei contenuti relativi ai due provvedimenti coordinati, in cui abbiamo inserito i collegamenti ai principali provvedimenti normativi a cui si fa direttamente riferimento.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

Viene incrementata al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in cinque rate di pari importo. I soggetti aventi diritto a fruire della detrazione fiscale possono optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, o per la trasformazione dell’importo della detrazione in credito di imposta, con possibilità di cessione ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari (vedi successivo paragrafo “Sconto in fattura e cessione credito d’imposta”).

ECOBONUS. GLI INTERVENTI PRINCIPALI.

L’art. 119 del decreto prende in considerazione le seguenti categorie di interventi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

ECOBONUS. GLI INTERVENTI COLLATERALI.

L’aliquota del 110% si rende applicabile anche alle spese relative agli altri interventi di efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui sopra. Precisiamo che il decreto legge n. 63/2013 richiama a sua volta l’art. 1,comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. Infine, la legge n. 220/2010 richiama le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Facendo quindi riferimento a questi rinvii normativi, potranno ad esempio essere agevolati con aliquota 110%, se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi principali:

  • Sostituzione di finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro;
  • Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi di cui sopra siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi “collaterali” finalizzati all’efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui all’art. 119, comma 1, del provvedimento.

 I SOGGETTI BENEFICIARI.

Tali disposizioni (così come quelle concernenti l’installazione di impianti solari fotovoltaici e gli interventi antisismici presi in considerazione dal decreto legge) si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; N.B. in questo caso gli incentivi si applicano anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi art. 5, comma 2, lett. c) del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

ECOBONUS. REQUISITI TECNICI.

Ai fini dell’accesso alla detrazione per gli interventi principali e collaterali di cui sopra, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; qualora ciò non fosse possibile dovrà essere assicurato il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi principali e collaterali, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI.

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali legati all’ecobonus o al sismabonus. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è subordinata alla cessione a favore del GSE, con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata insito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

SISMABONUS.

Per quanto riguarda le spese relative agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per tali oneri sostenuti spetta nella misura del 90%. Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI.

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è prevista una detrazione fiscale del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali previsti dall’art. 119 comma 1 del provvedimento (ecobonus 110%).

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA.

In base a quanto previsto dall’art. 121 del provvedimento, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, i soggetti che eseguono gli interventi oggetto del nuovo ecobonus e sismabonus 110% possono optare:

1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

2) ovvero, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Tali opzioni possono essere esercitate anche in relazione alle spese relative agli interventi di:

  1. a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917;
  2. b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63;
  3. c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63;
  4. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
  5. e) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, ivi compresi gli interventi descritti nel paragrafo “Installazione di impianti solari fotovoltaici”;
  6. f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63.

I crediti di imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno NON può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

VISTO CONFORMITA’.

Per quanto riguarda gli interventi presi in considerazione dall’art. 119 del decreto legge, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’ articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

ASSEVERAZIONI.

Per quanto riguarda gli interventi relativi all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione dell’asseverazione e le relative modalità attuative. L’efficacia degli interventi riconducibili alla fattispecie del “sismabonus 110%” è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’asseverazione per ecobonus e sismabonus è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e dei limiti dell’articolo 121 del provvedimento. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

SANZIONI.

Ferma restando l’applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

CONTROLLI.

Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, si fa riferimento alle attribuzioni e ai poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Qualora sia accertata l’assenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, comma 1, del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

IMMOBILI ESCLUSI DAI BONUS FISCALI.

Come previsto dall’art. 119, comma 15-bis del provvedimento, non possono fruire della detrazione fiscale gli interventi effettuati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

SPESE DETRAIBILI.

Ai sensi dell’articolo 119 comma 15, rientrano fra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità.

 

In data 8 agosto 2020, sono stati resi pubblici la Circolare n. 24 dell’Agenzia Entrate, dedicata ai “primi chiarimenti” concernenti gli incentivi Ecobonus/Sismabonus 110% introdotti dal Decreto Rilancio, e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate con cui viene messo a disposizione il modello da utilizzare per via telematica, al fine di comunicare l’opzione relativa alla scelta fra cessione del credito o sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante per uno degli interventi agevolati.

Nella Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77

sono contenuti diversi chiarimenti di particolare importanza, che riguardano:

1) Ambiti soggettivo (aventi diritto) e oggettivo di applicazione (tipologia interventi). Si precisa, fra l’altro, che la fruizione del Superbonus deve riguardare unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Sono incluse le definizioni di “condominio” e “parti comuni”, di “edificio unifamiliare” e di “unità immobiliare indipendente”. Vengono chiariti gli ambiti applicativi dei singoli interventi, riconducibili a Ecobonus e Sismabonus.

2) Requisiti per l’accesso al Superbonus. Richiamo al miglioramento energetico dell’edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente.

3) Detrazione spettante. Importi massimi di detrazione e limiti di spesa. Chiarimenti ed esempi.

4) Altre spese ammissibili al Superbonus. Acquisto materiali, progettazione, altre spese professionali connesse, spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e asseverazioni. Altri costi collegati.

5) Cumulabilità.

6) Alternative alle detrazioni. Sconto in fattura e cessione del credito. Chiarimenti ed esempi. Esercizio dell’opzione – per via telematica – anche riferita a due “Stato avanzamento lavori” (SAL).

7) Adempimenti necessari ai fini del Superbonus. Visto di conformità e asseverazione. Documentazione da conservare.

8) Controlli ENEA e Agenzia Entrate.

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus  sono contenute tutte le istruzioni per la compilazione del modello relativo alla comunicazione dell’opzione Cessione credito/Sconto in fattura alla stessa Agenzia delle Entrate, da parte dei “soggetti interessati”.

Si evidenzia che normalmente la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione potrà essere trasmessa a partire dal 15 ottobre, per consentire a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria, di realizzare la necessaria piattaforma digitale.