In primo piano

RAEE professionali: cosa cambia con la Legge 50/2026

La Legge 50/2026 rende obbligatorio il ritiro “uno contro uno” per i distributori. Scopri obblighi, iscrizione al CdC RAEE e adempimenti pratici.

Chi lavora nel settore idrotermosanitario (vendendo, distribuendo o installando caldaie, climatizzatori e sistemi di termoregolazione) sa bene quanto la normativa ambientale incida sul lavoro di tutti i giorni.

Negli ultimi mesi i controlli sulla tracciabilità dei materiali dismessi nei cantieri e nei punti vendita si sono fatti sempre più rigidi: la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) non è più un adempimento secondario, ma un elemento centrale per la regolarità dell’intera filiera. La novità del 2026 riguarda direttamente i RAEE professionali: la legge impone un cambio di impostazione radicale che coinvolge grossisti, rivenditori e installatori.


Indice


Cosa cambia per i distributori?

Con la Legge 20 aprile 2026, n. 50 (di conversione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19), in vigore dal 21 aprile 2026, il ritiro “uno contro uno” dei RAEE professionali smette di essere una prassi legata a un mandato del produttore e diventa un obbligo diretto per i distributori. In termini pratici: quando un distributore vende una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica professionale equivalente, deve ritirare gratuitamente quella usata che viene sostituita, anche senza un incarico formale da parte del produttore. Chi rientra nella definizione di “distributore”? Tutti i soggetti che commercializzano il prodotto: dai grossisti che vendono direttamente a operatori professionali, ai punti vendita, fino agli installatori che vendono l’apparecchiatura integrando la fornitura alla posa in opera.

Cosa dice, nel concreto, la nuova norma?

La modifica è stabilita dall’articolo 14 della Legge 50/2026 (“Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti”), che interviene sull’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 49/2014. La norma sopprime il terzo periodo del comma: svincola così l’attività di ritiro dei RAEE professionali dalla necessità di un incarico formale da parte del produttore. In questo modo, una scelta finora volontaria si trasforma in una responsabilità automatica per chiunque venda AEE professionali.

Per consultare il testo consolidato della norma, i riferimenti ufficiali sono la Gazzetta Ufficiale, che ha pubblicato la Legge 50/2026 nel Supplemento n. 91 del 20 aprile 2026, e Normattiva, che ne riporta il testo coordinato.


Chi è coinvolto nella nuova norma? Quali responsabilità comporta?

È importante chiarirlo subito: la qualifica di “distributore” ai fini RAEE non riguarda soltanto le grandi catene. Si applica a chiunque venda apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali. Di conseguenza, coinvolge in pieno sia i grossisti del settore idrotermosanitario sia gli installatori che forniscono e posano caldaie, climatizzatori o sistemi di termoregolazione a professionisti o aziende. Per queste figure, gli adempimenti RAEE diventano una componente ordinaria del lavoro quotidiano. Nello specifico occorre:

  • Identificare il proprio ruolo: riconoscere quando si agisce da “distributore” nell’ambito di una fornitura o sostituzione.
  • Organizzare il deposito temporaneo: allestire un’area di stoccaggio conforme e classificare correttamente l’apparecchio ritirato.
  • Gestire la tracciabilità documentale: predisporre i documenti di trasporto corretti per tracciare i flussi verso gli impianti autorizzati o i sistemi collettivi.

L’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE

Per poter gestire il ritiro dei RAEE professionali secondo le procedure semplificate previste dalla normativa, i distributori devono registrarsi sul portale del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), l’ente che coordina il sistema nazionale di raccolta e trattamento.

Nel modello già consolidato per i rivenditori di AEE, la registrazione avviene tramite l’iscrizione del deposito preliminare come servizio D6 e, se si vuole beneficiare anche del ritiro da parte dei sistemi collettivi, come luogo di raggruppamento (servizio D4); l‘iscrizione è gratuita e richiede l’indicazione dell’anagrafica aziendale, dei referenti operativi e dell’indirizzo del punto di raccolta.

Lo stesso impianto vale, con adattamenti, per gli installatori che effettuano raccolta nei propri siti operativi. Con l’estensione dell’obbligo ai RAEE professionali, questa iscrizione diventa un passaggio da presidiare con attenzione anche per chi finora gestiva solo RAEE domestici o operava su base volontaria.


Documento di trasporto al posto del formulario? Ecco cosa devi sapere.

Sul piano operativo c’è un’ottima notizia: per i RAEE ritirati con la modalità semplificata “uno contro uno”, non è obbligatorio ricorrere al Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR). Le informazioni necessarie (origine, tipologia di materiale e destinazione) possono essere gestite tramite un Documento di Trasporto (DDT) dedicato, scaricabile dal portale del CdC RAEE. Inoltre, se durante lo stesso tragitto trasporti altri RAEE già raccolti, il CdC RAEE consiglia di integrare le informazioni aggiuntive all’interno del medesimo DDT, evitando duplicazioni burocratiche.


Cosa significa per chi vende e installa caldaie e climatizzatori?

L’impatto sul settore idrotermosanitario è concreto: ogni intervento di sostituzione di una caldaia, uno split o una centralina presso uno studio, un negozio o un impianto industriale genera un RAEE professionale da gestire a norma di legge. Ciò significa che il momento della vendita deve includere fin dall’inizio la gestione logistica del vecchio apparecchio:

  • Dove verrà stoccata temporaneamente la macchina dismessa?
  • Quale documentazione accompagnerà il trasporto dal cantiere?
  • A quale impianto autorizzato o sistema collettivo verrà conferito il rifiuto?

Pianificare questi aspetti in anticipo permette di evitare rallentamenti nelle lavorazioni ed elimina il rischio di sanzioni.


Checklist operativa per mettersi in regola

Ecco una guida rapida da smarcare per verificare che la tua attività sia in regola:

  • Ruolo aziendale: hai chiarito se e quando operi come “distributore” ai fini RAEE?
  • Iscrizione al CdC RAEE: hai registrato il tuo deposito temporaneo sul portale ufficiale?
  • Area di stoccaggio: disponi di un deposito idoneo con suddivisione dei materiali per raggruppamento?
  • Modelli di trasporto: hai predisposto il DDT corretto per il ritiro “uno contro uno”?
  • Formazione del personale: i tecnici e i magazzinieri sanno come identificare e gestire i RAEE professionali?
  • Filiera di smaltimento: hai definito i rapporti con gli impianti di trattamento o i sistemi collettivi?

RAEE professionali: un adempimento che può diventare un vantaggio competitivo

Alcune modalità applicative della riforma (dalle opzioni sulla piattaforma CdC RAEE a eventuali dettagli operativi) sono in via di perfezionamento. Per questo è consigliabile consultare periodicamente il portale del CdC RAEE o confrontarsi con un consulente ambientale. Tuttavia, organizzare subito la gestione dei RAEE professionali rappresenta un importante fattore di distinzione sul mercato: garantire al cliente una filiera di smaltimento trasparente, tracciabile e perfettamente a norma valorizza l’immagine dell’azienda rispetto alla concorrenza.


Muoversi in anticipo, con il partner giusto: rivolgiti a Idroterm!

Adeguare le procedure interne permette di lavorare in cantiere con la massima tranquillità, offrendo ai clienti un servizio completo e impeccabile dalla fornitura iniziale fino alla dismissione dell’impianto usato. Se cerchi consulenza tecnica per la scelta di caldaie, climatizzatori e sistemi di termoregolazione nei tuoi progetti, il servizio Multiservice di Idroterm è a supporto di installatori e professionisti del settore.

Ti aspettiamo in una delle filiali Idroterm per confrontarti direttamente con il nostro team specializzato!