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Le norme sono Obbligatorie?

L’applicazione delle norme tecniche è volontaria, ma quando vengono richiamate in provvedimenti legislativi interviene un livello di “cogenza”.

Negli ultimi anni, soprattutto nel comparto termoidraulico, sono tante le novità legate al panorama normativo e legislativo, principalmente dovute alla revisione di norme oramai obsolete ed alla pubblicazione di norme nuove di settore.

E’ importante sottolineare lo stretto rapporto tra norme tecniche e legislazione perché purtroppo, a volte, si sente affermare da operatori del settore:

TANTO L’APPLICAZIONE DELLA NORMA VOLONTARIA NON E’ OBBLIGATORIA – e questo non è sempre vero.
Da un lato la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 (una norma approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa è una specifica tecnica la cui osservanza non è obbligatoria, dall’altro una norma diventa “cogente o derogabile” quando non consente l’adozione di una regola diversa da quella prescritta.

Il termine Cogente è un aggettivo che significa: che costringe, che obbliga, che ha una funzione coattiva.

Quanto sopra riportato evidenza che la norma “cogente” non può essere derogata né da eventuali accordi che risulterebbero privi di efficacia e/o nulli se in contrasto con la norma “cogente” stessa, né da abitudini/consuetudini operative (“ho fatto sempre così”) che andrebbero immediatamente disapplicate se in contrasto con la norma “cogente” stessa.

Riassumendo:
“L’applicazione delle norme tecniche è volontaria, ma quando vengono richiamate in provvedimenti legislativi interviene un livello di cogenza, anche se limitato dall’ambito di riferimento”.
Nell’ambito dello stretto rapporto esistente tra “norme tecniche” e “legislazione” un esempio calzante è il Decreto Legislativo n.° 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), ove vengono continuamente citati riferimenti alle norme

  • UNI EN ISO 14001 e/o
  • UNI EN ISO 9001

Concludiamo infine con un esempio di rapporto esistente tra “norme tecniche” e “legislazione” riportando lo stralcio di una sentenza della Corte di Cassazione:
“nell’effettuare il controllo della caldaia, nel rapporto tecnico in violazione di quanto prescritto nella normativa UNI 7129 e dal Decreto Legislativo n.° 192 del 2005, allegato G, spuntava come positive le seguenti voci di verifica:

  • idoneità locale di installazione,
  • adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione,
  • aperture di ventilazione libere da ostruzioni,
  • verifica efficienza evacuazione fumi, nonostante la caldaia fosse di tipo B (camera aperta), e fosse ubicata in un locale chiuso da vetrate, con superficie di aereazione permanente, provvista di griglia ostruita da grassi e polvere”.